Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è volto a integrare la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), al fine di garantire che i benefìci riconosciuti alla generalità delle imprese in ragione del disposto della normativa vigente acquistino piena e immediata efficacia.
      La Commissione europea ha sollevato perplessità in ordine ai profili di selettività concernenti l'esclusione di taluni settori dubitando, sotto questo profilo, della compatibilità della misura con la normativa comunitaria.
      L'urgenza dell'adozione del provvedimento risiede nella circostanza che in data 18 giugno 2007 scadrà il termine per il pagamento del primo acconto dell'IRAP, scadenza che postula l'avvenuta contabilizzazione, da parte dei contribuenti interessati al beneficio, delle deduzioni previste dal comma 266 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296. È dunque altamente probabile, stanti le surricordate perplessità manifestate dall'Esecutivo comunitario, che non pervenga una decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea prima della scadenza del suddetto termine. In tale evenienza e in ragione del vigente disposto del comma 267 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, l'intera misura agevolativa non potrebbe acquistare efficacia; ne deriverebbe un danno per la generalità dei contribuenti soggetti passivi dell'IRAP beneficiari delle deduzioni in parola, i quali hanno riposto, fin dalla

 

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data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2007, un legittimo affidamento sul tempestivo acquisto di efficacia della disposizione. Si rende, quindi, necessario adottare un provvedimento normativo d'urgenza che garantisca l'immediato acquisto dell'efficacia della disciplina generale.
      Il comma 1 dell'articolo 1 elimina la necessità dell'autorizzazione delle competenti autorità europee quale condizione per applicabilità delle deduzioni previste dai numeri 2) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale autorizzazione era prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della medesima legge.
      In sede di Consiglio dei ministri è stato, peraltro, assunto l'impegno di estendere i benefìci in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario, provvedendo alla contestuale individuazione della necessaria copertura finanziaria a carico dei settori interessati.
      L'impegno corrisponde alle richieste, in tal senso formulate in sede di Unione europea, di completo adeguamento all'ordinamento comunitario.
      L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
      Non è necessario redigere la relazione tecnica, considerato che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.